Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi  12,e'  domiciliato,  (nei  confronti  della
Regione Molise in persona del suo  Presidente  per  la  dichiarazione
della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge
regionale 2 gennaio 2013, n. 1,  recante:  «Abrogazioni  e  modifiche
urgenti di norme di leggi regionali» (B.U.R. Molise 2  gennaio  2013,
n. 1). 
    La legge della Regione Molise n. 1 del 2013, recante «Abrogazioni
e modifiche urgenti di norme di leggi regionali», all'art.  1,  comma
3, stabilisce che: «All'articolo 1 della  legge  regionale  7  agosto
2012  n.  18  (Disposizioni  in  merito  all'approvazione  dei  piani
attuativi conformi alle norme degli  strumenti  urbanistici  generali
vigenti), dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis.  I  comuni
sono comunque tenuti  a  trasmettere  alla  regione,  entro  sessanta
giorni, copia degli strumenti attuativi di  cui  al  comma  1.  Sulle
eventuali osservazioni della regione i comuni devono  esprimersi  con
motivazioni puntuali». 
    Preliminarmente si rappresenta che la legge della Regione  Molise
n. 18 del 2012 e' stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio  dei
ministri con ricorso n. 158 del 2012 R.R., tuttora pendente. 
    Anche il su riportato art. 1,  comma  3,  della  legge  regionale
Molise n. 1/2013 e' incostituzionale per contrasto con  il  principio
fondamentale in materia di  governo  del  territorio  che  obbliga  i
legislatori regionali a prevedere la  trasmissione  alla  Regione  (o
alla provincia delegata) dei piani  attuativi  approvati  dai  comuni
(art. 117, comma 3 della Costituzione, in combinato disposto con art.
24, comma 2, legge n. 47/1985). 
    L'obbligo di trasmissione del piano attuativo alla  Regione,  che
la disposizione censurata introduce per superare le  criticita'  gia'
rilevate,  al  riguardo,  dal  Governo  con  riferimento  alla  legge
regionale n. 18/2012, infatti, e' limitato agli «strumenti  attuativi
di cui al comma 1», vale a dire ai  «piani  attuativi  conformi  allo
strumento urbanistico vigente». Di conseguenza, l'obbligo continua  a
non essere previsto per gli strumenti attuativi  non  conformi  o  in
variante allo strumento urbanistico generale (quali,  in  particolare
«[le] varianti agli strumenti urbanisti per opere pubbliche anche  ai
sensi della legge n. 1/1978 (legge statale) nonche' i  piani  di  cui
alle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971»,  per  i  quali  l'approvazione
regionale non e' piu' prevista a seguito  dell'abrogazione  dell'art.
4, comma 6, della legge regionale n. 7/1973  da  parte  dell'art.  1,
comma 2, della legge regionale n. 18/2012»). 
    Occorre precisare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
343 del 2005, ha osservato che l'art. 24, comma  2,  della  legge  n.
47/1985,  nella  parte  in  cui  prescrive  l'invio  degli  strumenti
attuativi comunali alla Regione, al fine di sollecitarne osservazioni
riguardo alle quali il  Comune  e'  tenuto  a  puntuale  motivazione,
costituisce    un    imprescindibile    contrappeso    all'abolizione
dell'approvazione regionale. Tale meccanismo costituisce un principio
generale della finanza pubblica, di talche' «la disposizione  non  e'
derogabile  dalle  leggi  regionali  (...)  senza  che  possa  trarsi
argomento  in  contrario  dal  secondo  comma,  per  il  quale,  fino
all'emanazione delle norme regionali, si applicano le norme contenute
nella legge statale». Da  cio'  deriva  che  «la  mancata  previsione
dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio  fondamentale
della legge statale» e determina  l'incostituzionalita'  delle  norme
regionali che non prevedono che copia  dei  piani  attuativi,  per  i
quali non e' richiesta l'approvazione regionale, sia  trasmessa  alla
Regione o alla Provincia delegata.