Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12,e' domiciliato, (nei confronti della Regione Molise in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 2 gennaio 2013, n. 1, recante: «Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali» (B.U.R. Molise 2 gennaio 2013, n. 1). La legge della Regione Molise n. 1 del 2013, recante «Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali», all'art. 1, comma 3, stabilisce che: «All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2012 n. 18 (Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti), dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali». Preliminarmente si rappresenta che la legge della Regione Molise n. 18 del 2012 e' stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con ricorso n. 158 del 2012 R.R., tuttora pendente. Anche il su riportato art. 1, comma 3, della legge regionale Molise n. 1/2013 e' incostituzionale per contrasto con il principio fondamentale in materia di governo del territorio che obbliga i legislatori regionali a prevedere la trasmissione alla Regione (o alla provincia delegata) dei piani attuativi approvati dai comuni (art. 117, comma 3 della Costituzione, in combinato disposto con art. 24, comma 2, legge n. 47/1985). L'obbligo di trasmissione del piano attuativo alla Regione, che la disposizione censurata introduce per superare le criticita' gia' rilevate, al riguardo, dal Governo con riferimento alla legge regionale n. 18/2012, infatti, e' limitato agli «strumenti attuativi di cui al comma 1», vale a dire ai «piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente». Di conseguenza, l'obbligo continua a non essere previsto per gli strumenti attuativi non conformi o in variante allo strumento urbanistico generale (quali, in particolare «[le] varianti agli strumenti urbanisti per opere pubbliche anche ai sensi della legge n. 1/1978 (legge statale) nonche' i piani di cui alle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971», per i quali l'approvazione regionale non e' piu' prevista a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 7/1973 da parte dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 18/2012»). Occorre precisare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 343 del 2005, ha osservato che l'art. 24, comma 2, della legge n. 47/1985, nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune e' tenuto a puntuale motivazione, costituisce un imprescindibile contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale. Tale meccanismo costituisce un principio generale della finanza pubblica, di talche' «la disposizione non e' derogabile dalle leggi regionali (...) senza che possa trarsi argomento in contrario dal secondo comma, per il quale, fino all'emanazione delle norme regionali, si applicano le norme contenute nella legge statale». Da cio' deriva che «la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale» e determina l'incostituzionalita' delle norme regionali che non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non e' richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa alla Regione o alla Provincia delegata.